
Decreto Liquidità: nuove misure per le imprese
Roma, 9 Aprile 2020
Con il Decreto liquidità è stata estesa in modo significativo l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia, garantendo la gratuità della garanzia, l’ammissibilità di imprese fino a 499 dipendenti e per imprese in situazioni di moratoria o sospensione del finanziamento. L’importo massimo garantito è fino a 5 milioni di euro con garanzia gratuita e l’importo del prestito non può superare il 25 % dei ricavi dell’ultimo bilancio o dichiarazione depositata. La restituzione del prestito è garantita in 72 mesi (6 anni) con una fase di preammortamento di 24 mesi. Sono previste tre linee di finanziamento:
- Finanziamento fino a 25.000 euro per Pmi e persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni;
- Finanziamento fino a 800.000 euro per Pmi con fatturato fino a 3,2 milioni di euro
- Finanziamento fino a 5 milioni di euro per Pmi (intese come imprese con fatturato fino a 50 milioni di euro e fino a 250 dipendenti) e MID Cap fino a 499 dipendenti.
La garanzia SACE concede garanzie a banche e soggetti erogatori di credito per finanziamenti a imprese, liberi professionisti e partite IVA che hanno superato il plafond del Fondo. La percentuale massima di copertura si divide in 3 classi:
- 90% per imprese con meno di 5000 dipendenti e con fatturato inferiore a 1,5 miliardi;
- 80 % per imprese con più di 5000 dipendenti e fatturato tra 1,5 e 5 miliardi;
- 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.
La garanzia non è gratuita ma viene concessa attraverso commissioni annuali e l’impresa beneficiaria deve rispettare impegni presi da SACE.
Sostegno dell’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese.
SACE introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi non di mercato, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.
LE MISURE FISCALI
Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Le spese ammesse al credito d’imposta attribuito alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro vengono implementate dai DPI, ovvero all’acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori.
Sospensione di versamenti tributari e contributivi
La norma è diretta a sostenere:
- Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno un domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che hanno registrato il 33% di diminuzione di fatturato rispetto al mese del precedente anno.
- Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione trova applicazione a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.
- Soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 50 per cento.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 Solo per l’anno 2020, la norma differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Proroga dei certificati
La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall’articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.
Assistenza fiscale a distanza
La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 agevolando le modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, fermo restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.
Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
La norma prevede che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.
ALTRE MISURE
Fondi solidarietà mutui prima casa (Fondo Gasparrini)
La norma chiarisce che all’interno della categoria di lavoratoti autonomi, che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, rientrano anche i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 Febbraio e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata. I benefici del fondo si applicano per 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
La norma mira ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall’ordinamento.
Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
La norma prevede il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, relativo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
Il Decreto prevede la sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, al fine di tutelare le imprese dalle difficoltà poste dall’emergenza Covid 19. Il provvedimento, pertanto, è finalizzato ad evitare che la perdita di capitale ponga gli amministratori nella situazione di dover scegliere tra l’immediata messa in liquidazione ed il rischio di esporsi alla responsabilità di gestione.
Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio
La norma mira a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima.
Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società
L’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.
Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione
La norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica.
Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza
La norma prevede l’improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi ma tali da non rientrare nell’ambito di applicazione del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. “Decreto Marzano”), mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.